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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.210. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.210.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici agricoli e di sostituzione delle coperture con impianti fotovoltaici, fino ad un valore massimo della detrazione 20 mila euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 12.46.