Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: e al comma 222, la parola: «dieci», è sostituita con la seguente: «un minimo di 5 anni ed un massimo di dieci anni».
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 209;
aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.