Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito con il seguente:
«219. Per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative a tutti i tipi di intervento di ristrutturazione, riqualificazione e ammodernamento, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.».
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 209;
aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.