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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.20. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.20.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle vittime del dovere)

  1. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
  2. Il coniuge e i figli della persona riconosciuta vittima del dovere, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.
  3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria e le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
  4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.

ex 2.05.