Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
alla medesima lettera, numero 2), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
2) al comma 2, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2022», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2022» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023».
sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni da 2020 a 2023».
sopprimere l'articolo 209;
aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.