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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.173. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.173.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensione destinatari esonero pagamento IMU)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;
   b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:
   « g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 57 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 10.082.