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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.165. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.165.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

  1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: «delle spese sostenute nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021» e le parole: «nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021».
  2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 10.093.