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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.16. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.16.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni IVA per giovani coppie)
   1. Per i due anni successivi alla data di celebrazione del matrimonio gli acquisti di mobilio, arredamento e accessori di uso domestico a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno di età inferiore a 35 anni, che abbiano contratto matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1o gennaio 2021, comma 1, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata del 4 per cento.
   2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
   3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.»

ex 2.015.