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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.144. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.144.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sospensione versamenti tributari e concessori per le strutture turistiche e termali)

  1. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.
  2. L'imposta municipale sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137.
  3. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dopo le parole: «l'attività alberghiera» sono aggiunte le seguenti: «l'attività termale,».

  Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze modificare come segue gli importi previsti:
   2021: – 70.000.000.

ex 10.0164.