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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.140. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.140.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. L'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

«Art. 42-bis.
   1. In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 28 febbraio 2021 senza applicazioni di sanzioni né interessi.».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 209;
   all'allegata tabella A sopprimere tutti gli accantonamenti fatta eccezione per quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ex 10.0145.