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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1398. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1398.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento)

  1. Al fine di sostenere i settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2021 a tutte le imprese operanti nei settori.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari ad almeno il 40 per cento rispetto a quello del 2019.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

ex 100.029.