Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Incentivo per l'acquisto di veicoli a motore)
1. Al fine di favorire la ripresa del mercato automobilistico, per gli anni 2021, 2022 e 2023 è stabilita l'esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione per chiunque acquisti un veicolo a motore di prima immatricolazione.
2. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito con l'articolo 13 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Agli oneri conseguenti, stimati in euro 5 milioni per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge