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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1368. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1368.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore teatrale e la relativa programmazione sempre più interconnessa con i contesti digitali per le attività promozionali e di comunicazione, è istituito un Fondo nazionale, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo, a supporto di contributi per investimenti necessari all'acquisizione delle infrastrutture per le produzioni digitali.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 15 milioni di euro per il 2021.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
  4. La concessione dei contributi, di cui al comma 1, è subordinata alla presentazione di progetti che prevedano il cofinanziamento da parte dei proponenti di almeno il 25 per cento delle spese previste. Il contributo massimo per la singola sala teatrale è di 150 mila euro.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

ex 97.05.