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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1336. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1336.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)

  1. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.
  2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.
  3. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.
  4. Lo Stato adotta opportune iniziative perla preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui al presente articolo e sono individuate le relative risorse.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ex 96.048.