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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1303. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1303.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo sul turismo stagionale conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, una quota, pari a euro 2 milioni per l'anno 2021, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27 è destinata al sostegno delle rievocazioni storiche e dei carnevali che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985.

  2-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 96.75.