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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1286. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1286.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base sono adottate misure volte a semplificare e accelerare le procedure amministrative nonché ad attuare il contenimento dei costi per l'accesso a finanziamenti agevolati erogati dall'Istituto per il credito sportivo da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche non a scopo di lucro, per interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione e messa a norma di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità, utilizzo sociale e di base.
  2. Per accedere alle agevolazioni le società o le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI presentano dichiarazione rilasciata dagli uffici del Coni, previa attestazione delle relative Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate di riferimento, che certifichi la loro partecipazione ad attività sportivo-agonistiche nei settori giovanili, la loro iscrizione al Registro del Coni.
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, ai sensi della normativa vigente in materia di costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi, possono richiedere finanziamenti all'Istituto del credito sportivo che applica a tali finanziamenti un tasso agevolato pari al tasso di interesse nominale e reale praticato ridotto del 33 per cento.
  4. Il Presidente del Consiglio, o l'autorità di Governo con delega per lo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, definisce con proprio decreto, sentiti l'Istituto per il credito sportivo e il CONI, i criteri e le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di finanziamento di cui al comma 5.
  5. Le domande e le relative autorizzazione al finanziamento sono distinte nelle seguenti tre categorie e sono ordinate sulla base di apposita graduatoria per ciascuna di tali categorie:
   a) costruzione di nuovi impianti sportivi;
   b) ristrutturazione di impianti sportivi esistenti;
   c) messa a norma di impianti sportivi esistenti.

  6. L'Istituto del Credito Sportivo, sulla base delle graduatorie di cui al comma 5, assegna i finanziamenti relativi a ciascuna categoria nel limite massimo delle risorse destinate a ciascuna categoria ai sensi del comma 7.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentiti il CONI e l'Istituto del credito sportivo, è stabilita ogni anno la ripartizione delle risorse tra le categorie di cui al comma 5, con la previsione di un limite massimo di accesso al mutuo per singola categoria stabilito nella seguente misura:
   a) per la costruzione di nuovi impianti: 250 milioni di euro di euro;
   b) per la ristrutturazione di impianti esistenti: 100 milioni di euro;
   c) per la messa a norma di impianti sportivi esistenti: 50 milioni di euro.

  8. All'onere di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro che costituisce limite di spesa a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

ex 92.09.