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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1269. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1269.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere i seguenti:

Art. 90-bis.
(Borse di studio erogate da atenei)

  1. Al fine di valorizzare i lavori scientifici originali prodotti da studenti di laurea magistrale e di dottorato nell'ambito del loro curriculum di studi, sono erogate dagli atenei borse di studio per neo-laureati e neo-dottorati, della durata compresa tra 6 e 12 mesi, destinate a candidati che abbiano ottenuto una laurea magistrale o un dottorato di ricerca da meno di 6 mesi e sulla base di un progetto comprendente la produzione di una pubblicazione scientifica basata sul lavoro svolto per l'elaborato finale.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Art. 90-ter.
(Borse di studio erogate da istituzioni di ricerca)

  1. Al fine di valorizzare i lavori scientifici originali prodotti da studenti di laurea magistrale e di dottorato nell'ambito del loro curriculum di studi, sono erogate dagli enti ed istituzioni di ricerca borse di studio per neo-laureati e neo-dottorati, della durata compresa tra 6 e 12 mesi, destinate a candidati che abbiano ottenuto una laurea magistrale o un dottorato di ricerca da meno di 6 mesi e sulla base di un progetto comprendente la produzione di una pubblicazione scientifica basata sul lavoro svolto per l'elaborato finale.
  2. Il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge.

Art. 90-quater.
(Borse di studio erogate da atenei)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato di almeno il 30 per cento, a decorrere dal 2021, il numero di borse di dottorato erogate, anche in regime di cofinanziamento, dagli atenei ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 60 milioni di euro nel 2021, di 90 milioni di euro nell'anno 2022 e di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro nel 2021, in 90 milioni di euro nell'anno 2022 e in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Art. 90-quinquies.
(Borse di studio erogate da enti e istituzioni di ricerca)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato del 30 per cento, a decorrere dal 2021, il numero di borse di dottorato erogate, anche in regime di cofinanziamento, dagli enti ed istituzioni di ricerca ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
  2. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 10 milioni di euro nel 2021, di 15 milioni di euro nell'anno 2022 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro nel 2021, in 15 milioni di euro nell'anno 2022 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Art. 90-sexies.
(Assegni di ricerca erogati da atenei)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato di almeno il 20 per cento il numero di assegni di ricerca erogati, anche in regime di cofinanziamento, dagli atenei ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 30 milioni di euro nell'anno 2021 e di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro nel 2021 e in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Art. 90-septies.
(Assegni di ricerca erogati da enti e istituzioni di ricerca)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato del 20 per cento il numero di assegni di ricerca erogati da enti ed istituzioni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2021 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro nel 2021 e in 8 milioni di euro nell'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge.

ex 90.010.