stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1267. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1267.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per il sostegno di tecnologie innovative)

  1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale nel settore delle tecnologie innovative, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, per investimenti destinati alla valorizzazione di brevetti sviluppati nel settore dell'alta tecnologia ed in possesso degli atenei italiani.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di assegnazione e di riparto delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 90.08.