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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1261. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1261.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

  1. Al fine di promuovere e valorizzare la collaborazione tra università, ricerca e settori industriali e di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi mediante un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, per gli anni dal 2021 al 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'università è istituito il Fondo per i poli tecnologici avanzati con una dotazione di 1000 milioni di euro. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca e di strutture di trasferimento tecnologico cogestiti da imprese, università e altri soggetti pubblici e privati che abbiano come obiettivo principale la formazione, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per la crescita della competitività delle imprese, il potenziamento della ricerca in settori connessi allo sviluppo economico del Paese e lo sviluppo della collaborazione tra università e settori imprenditoriali. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

ex 90.022.