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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1259. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1259.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Misure di sostegno ai ricercatori)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il cinquanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti in Italia, svolgano documentata attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università italiane da almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore della presente legge abbiano in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero documentata permanenza contrattuale di almeno cinque anni nella sede nel territorio dello Stato.
  2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2021 e nei tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2021 e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 90.07.