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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1254. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1254.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di rilanciare la ricerca nelle università e negli enti pubblici di ricerca e di rilanciare la competitività dei progetti di ricerca nazionali e internazionali a decorrere dall'anno 2021, nella valutazione finalizzata all'assegnazione dei finanziamenti una percentuale pari almeno al 75 per cento di Fondi finalizzati alla ricerca è destinata a progetti di ricerca nazionale e internazionale proposti nell'ambito di priorità tematiche interdisciplinari riconducibili a più settori scientifico disciplinali (SSD). Per le finalità di cui al presente comma a decorrere dal 2021 il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 7 dicembre 2006, n. 296 e il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono incrementati rispettivamente di 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

ex 90.51.