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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1252. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1252.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Canoni locazioni studenti universitari fuori sede)
   1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri è sospeso il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.
   2. Ai proprietari degli immobili oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta o tributo dovuti per l'immobile relativi al periodo dello stato di emergenza per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione del «Reddito di cittadinanza» di cui al 68.

ex 89.011.