Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali e destinazione delle risorse al fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
2. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, 650 milioni di euro per l'anno 2022 e 650 milioni di euro per l'anno 2023 affluiscono al fondo di cui all'articolo 207.