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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1217. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1217.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche)

  1. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 119, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si applica anche» con le seguenti: «si applica sia agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, sia».
   b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   « b-bis) superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1983, n. 13 come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119. Il contributo di cui al comma 1 all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, non è cumulabile con la detrazione al 110 per cento di cui all'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo;».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, in 15 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.

ex 87.02.