Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. Per garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici il Fondo per l'edilizia scolastica di cui alla legge 221/2012, articolo 11, comma 4-sexies è incrementato di 1.000.000.000 di euro.
Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 1 miliardo di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n 26.