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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1203. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1203.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure a sostegno degli studenti con disabilità)

  1. Al fine di contribuire ad assicurare il diritto allo studio delle persone con disabilità, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di qualunque genere, il Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e ricerca con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, definisce tutti gli strumenti e i linguaggi utili alla piena fruibilità dei servizi per persone con disabilità, ivi comprese le tecnologie digitali, per l'applicazione in tutti gli ambiti scolastici, incrementando il fondo di cui al comma 947 della legge n. 208 del 2015 nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  2. Con il decreto di cui al comma precedente, inoltre, adotta tutte le misure appropriate al fine di impiegare, in tutti gli ambiti scolastici, docenti, anche con disabilità, formati per le specifiche problematiche delle diverse disabilità, di cui al decreto ministeriale n. 162, del 28 luglio 2016 e qualificati nella conoscenza dei linguaggi dei segni, nel Breille e/o strumenti alternativi, anche tecnologici, idonei alla comunicazione.
  3. Il fondo di cui al comma 1, viene ripartito tra le regioni nella misura proporzionale al numero di studenti con disabilità presenti nelle rispettive scuole, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 162, del 28 luglio 2016.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro per l'anno 2022.

ex 87.022.