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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1183. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1183.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 286, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

ex 86.010.