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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.117. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.117.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   « g-bis) Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2.014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 10.085.