stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1157. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1157.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

  1. Nelle more di una riforma organica del welfare che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

ex 84.010.