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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1156. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1156.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)

  1. Per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-Cov-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza delle maggiori entrate di cui al comma 3 e, d'intesa con il Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accerta la consistenza delle predette risorse aggiuntive e determina altresì con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle stesse e la relativa ripartizione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 1, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili.
  3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

ex 84.016.