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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1151. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1151.

  Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:

Art. 83-bis.
(Misure di potenziamento del Ministero della Salute)

  1. Per le finalità previste dal comma 355, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, il Fondo unico di amministrazione delle aree funzionali del Ministero della salute è incrementato di 3.500.000 di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 748, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. La qualifica del personale del Ministero della salute inquadrato nel profilo professionale di Assistente di prevenzione e sanità e nel profilo professionale di Funzionario tecnico della prevenzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, è equipollente alla laurea in Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, ai soli fini dell'esercizio professionale espletato esclusivamente nelle attività istituzionali del Ministero della salute e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ex 83.05.