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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1144. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1144.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

  1. All'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «provette sterili;» sono aggiunte le seguenti: «reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza finalità di lucro;».
  2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 417,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del «Fondo esigenze indifferibili e urgenti» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 81.034.