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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.113. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.113.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

  1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.
  2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2021:
   a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;
   b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019-gennaio 2020.

  3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.
  5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ex 10.071.