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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1125. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1125.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di partecipazione alla spesa degli assistiti)

  1. Per i pazienti guariti che, abbiano avuto un periodo di ricovero in terapia intensiva o sub- intensiva, a causa del contagio da COVID-19, le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscono l'esenzione totale delle spese relative a visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio, nonché esami di diagnostica strumentale prescritte dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, nel periodo successivo al ricovero per individuare eventuali complicanze dovute alla malattia da virus Sars-CoV-2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la malattia viene equiparata alle malattie croniche invalidanti di cui al decreto del Ministero della salute n. 329 del 28 maggio 1999, regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, in particolare al n. 049 dell'allegato 1.

  Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –3.500.000;
   2022: –3.500.000;
   2023: –3.500.000.

ex 80.026.