Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Proroga dell'esenzione IVA per le cessioni di beni e dispositivi sanitari necessari e il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid)
1. All'articolo 124, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.