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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.112. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.112.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Il beneficio relativo alla riduzione della tassazione dei dividendi di cui al comma 1 si applica, a decorrere dal 2021, anche nei confronti degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la rubrica con la seguente: (Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali e gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103);
   b) all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 440 milioni.

ex 10.32.