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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1100. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1100.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Modifiche all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di massimale di assistiti compatibile con la borsa di specializzazione)

  1. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, terzo periodo, le parole: «superiore a 650» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 800».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 76.03.