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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1076. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1076.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri delle RSA e delle Case di cura pubbliche)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti degli enti pubblici e degli enti del terzo settore che gestiscono residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, centri di servizi per anziani e altre strutture analoghe a carattere residenziale, comunque denominate dalla normativa regionale, pubbliche o accreditate, è riconosciuto un premio una tantum a carico del bilancio Stato. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un apposito fondo con dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri e modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1, per l'individuazione dei beneficiari e per l'erogazione del premio una tantum in loro favore.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 74.023.