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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1075. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1075.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –10.000.000
   2022: –10.000.000
   2023: –10.000.000

ex 74.022.