Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
1. In conseguenza delle particolari condizioni di lavoro dei professionisti e operatori delle RSA, delle strutture per anziani non autosufficienti e per disabili, pubbliche o private convenzionate svolto per le attività di gestione e contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono assegnati alle regioni e province autonome, 250 milioni di euro per il 2021, finalizzati alla remunerazione e al riconoscimento delle prestazioni svolte dai suddetti soggetti. Le regioni e le province autonome provvedono, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, all'attuazione del presente comma.
2. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione agli enti territoriali delle risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 550 milioni.