stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1021. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1021.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sostengono gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità» volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, ha una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni.

ex 71.042.