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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.101. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.101.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sospensione ritenuta d'acconto sui contributi dei Comuni a favore delle imprese in difficoltà economica a seguito della pandemia causata dal COVID-19)

  1. Per gli anni di imposta 2021 e 2022, ai contributi deliberati dai Comuni a favore delle imprese in difficoltà economica a seguito della pandemia causata dal COVID-19 non si applicala ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 8.013.