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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1001. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1001.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Risorse per i servizi territoriali, i centri antiviolenza e per i servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)

  1. Al fine di implementare e sostenere l'attività di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 a favore dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.

ex 70.019.