stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.984. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.984.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
  2. Sono equiparati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 564 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 i lavoratori del comparto sanitario nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiore al cinquanta per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata da COVID-19.
  3. Gli assegni vitalizi previsti dalla normativa vigente nonché le somme di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
  4. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

ex 69.015.