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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.979. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.979.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Esclusione della prima casa dal calcolo ISEE)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «non esercenti attività di impresa», sono aggiunte le seguenti parole: «con l'esclusione degli immobili ad uso residenziale adibiti ad abitazione principale, purché non rientranti nei fabbricati di cui alle categorie catastali A9 e A10»;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  2. La misura di cui al comma 1 si applica a decorrere dell'ISSE relativo all'anno 2020.
  3. Al relativo onere, valutato in 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente con riferimento ai singoli regimi interessati.

ex 68.013.