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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.973. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.973.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dall'articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è sostituito dal seguente:
  «200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n. 26, a valere e nei limiti della metà delle risorse del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali ed altri operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

ex 68.24.