Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge», con le seguenti: «con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»;
b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «delle imprese interessate», con le seguenti: «delle imprese e degli enti pubblici interessati»;
c) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: «, riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento»;
d) al comma 3, dopo le parole: «sono tenute le imprese», sono inserite le seguenti: «e gli enti pubblici», dopo le parole: «ciascuna impresa», sono inserite le seguenti: «o ente pubblico» e dopo le parole «delle imprese», sono inserite le seguenti: «e degli enti pubblici»;
e) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono tenuti a trasmettere trimestralmente alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, i dati relativi alle aziende che necessitano di coperture obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.».