Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Una quota pari al 25 per cento delle entrate di ciascun fondo regionale è assegnata ad un Fondo perequativo per il sostegno all'integrazione lavorativa dei disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse del Fondo perequativo sono erogate annualmente alle regioni in proporzione al numero di disabili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 1.».