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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.942. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.942.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Fondo per il potenziamento dell'assistenza in favore delle persone anziane)

  1. Al fine di promuovere una ricognizione sistematica delle condizioni e dei bisogni delle persone anziane ed avviare eventuali azioni di supporto nei loro confronti in forma diretta e indiretta, anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno delle persone anziane», con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, si provvede alla definizione di criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 66.016.