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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.940. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.940.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Piano nazionale per la difesa della vita e la promozione di stili di vita sani)

  1. Al fine di promuovere uno stile di vita sano e dare attuazione al principio fondamentale di difesa della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il Piano nazionale per la difesa della vita e la promozione di stili di vita sani.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per difesa della vita e la promozione di stili di vita sani, con una dotazione iniziale pari a 3 miliardi di euro.
   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

ex 66.08.